Il 27 giugno, il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l’articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2019.
E’ quindi ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.
Più precisamente, la disposizione di legge prevede quanto segue: “Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3”.
Pare quindi pacifico ritenere che tutti i soggetti possano beneficiare della proroga, anche se esclusi dall’applicazione degli Isa (come, ad esempio, i contribuenti minimi e forfettari); l’unico dato ad assumere rilievo è quello rappresentato dalla tipologia di attività svolta, che deve essere ricompresa tra quelle con riferimento alle quali sono stati elaborati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale.
Possono parimenti beneficiare della proroga i soci delle società che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma soltanto se determinano il reddito per trasparenza.
Sono invece esclusi della proroga i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro.
Novità sono previste anche nell’ambito della disciplina in materia di fatturazione elettronica: viene infatti modificato il termine per l’emissione della fattura previsto dal D.L. 119/2018, prevedendo che, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura debba essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.
Nell’ambito di questa breve analisi sulle previsioni di rilievo, sicuramente non può essere poi ignorata la nuova disposizione di legge che prevede la possibilità, per il contribuente, di rilasciare all’intermediario un incarico per la predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni, a fronte del quale, quindi, l’intermediario deve rilasciare un unico impegno alla trasmissione.
Il nuovo impegno alla trasmissione cumulativo potrà essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente, nel quale dovranno quindi essere indicate anche le dichiarazioni e le comunicazioni che l’intermediario si impegna a trasmettere telematicamente.
L’impegno cumulativo si intende conferito per la durata del mandato professionale (o per la durata indicata nell’impegno stesso) e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente.
Proseguendo con l’analisi di alcune delle novità introdotte, merita inoltre di essere sottolineato che:
Assumono poi innegabile rilevanza le previsioni di cui all’articolo 4-octies del decreto convertito in legge, il quale introduce, nell’ambito dell’accertamento fiscale, un nuovo obbligo per l’Amministrazione finanziaria, che è tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria.
A tal fine, l’Amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, dovrà notificare l’invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.
Sebbene la previsione sia rilevante, si rende però necessario sottolineare che, tra le fattispecie escluse dall’obbligo di contradditorio sono previsti gli avvisi di accertamento parziale ex art. 41-bis DPR 600/1973, i quali hanno sicuramente ampia diffusione.
Confermate, infine, le previsioni del decreto Crescita riguardanti la reintroduzione del super ammortamento a decorrere dal 1° aprile 2019, la riformulazione della Mini-Ires e la maggiorazione della deducibilità dell’Imu dalle imposte sui redditi