Con l’articolo 1 del DL n. 39 del 29.03.2024, successivamente convertito il legge n. 67 del 29.03.2024, il legislatore è intervenuto sulle opzioni di sconto e cessione sui lavori edili, restringendo ulteriormente il perimetro di applicazione delle disposizioni con riferimento agli Enti del Terzo Settore, agli IACP e alle cooperative. In occasione della conversione in legge del decreto, sono stati modificati il comma 1, lettera b) dell’articolo 1 del DL n. 39/2024 ed il comma 3 dell’articolo 1 del medesimo DL.
Alla luce delle modifiche apportate, gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico agevolati con superbonus e aventi oggetto immobili danneggiati da eventi sismici, non incorrono nel blocco delle opzioni se:
– In data antecedente al 30.03.2024 sussistono le condizioni previste dall’articolo 1, comma 2 del DL n. 39/2024 o sia stata presentata l’istanza di concessione dei contributi;
– Se gli immobili riguardano immobili danneggiati da eventi sismici nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatesi il 06.04.2009 e a far data dal 24.08.2016, per i quali “le istanze o dichiarazioni” siano state presentate a decorrere dal 30.04.2024, il blocco delle opzioni ricorre solo in forza del nuovo co. 3-ter.1 del medesimo art. 2 del DL 11/2023, e quindi nel limite finanziario complessivo ivi previsto.
Il “blocco delle opzioni” ex art. 2 co. 1 del DL 11/2023 opera, invece, nei casi che non rientrano nei precedenti punti, per i quali la presentazione dell’istanza di concessione dei contributi e le altre condizioni di cui all’art. 1 co. 2 del DL 39/2024 risultano verificate a partire dal 30.03.2024.
In sede di conversione vengono confermate le deroghe ed i blocchi precedentemente previsti per IACP, cooperative e ETS. A tal proposito ricordiamo che le ipotesi di deroga prevedono che in data antecedente al 30.03.2024:
– Risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati con il superbonus e sono effettuati dal condominio (per i lavori diversi da quelli sulle parti comuni risulta necessaria la CILA);
– Risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo se gli interventi sono agevolati con il superbonus e prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
– Risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, per gli interventi diversi da quelli agevolati con il superbonus;
– Siano già iniziati i lavori o sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo per gli interventi di edilizia libera per i quali non occorre presentare un titolo abilitativo, agevolati con detrazioni diverse dal superbonus.