Il D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, convertito con modifiche dalla Legge n. 85 del successivo 3 luglio, ha previsto l’istituzione del Fondo per l’Assunzione di Giovani under 35 con Disabilità da parte di Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS, Organizzazioni di Volontariato, ONLUS e Associazioni di Promozione sociale, al fine di favorire l’inserimento lavorativo di tali soggetti e valorizzarne le competenze professionali.
A seguito delle disposizioni attuative di tale normativa, contenute nel Decreto interministeriale 27 giugno 2024, con proprio Messaggio n. 2906 dello scorso 29 agosto, l’INPS ha illustrato le novità in merito al contributo previsto, precisando in particolare quanto segue:
– Le assunzioni, finalizzate allo svolgimento di attività conformi agli scopi statutari dell’ente, devono essere riferite al periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024;
– Le domande di incentivo devono essere presentate dal datore di lavoro o suo delegato entro il 31 ottobre 2024 sul portale INPS, accedendo tramite SPID, CNS o CIE 3.0 al servizio “Comunicazione Bidirezionale” all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente” e presentando la documentazione richiesta attraverso l’apposita modulistica;
– Per ogni persona con disabilità di età inferiore ai 35 anni, assunta a tempo indeterminato, ai sensi della Legge n. 68/1999, è erogato un contributo nella misura di euro 12.000 una tantum, cui si aggiungono 1.000 euro per ogni mese trascorso dalla data di assunzione fino al 30 settembre 2024, ovvero fino alla cessazione del rapporto in caso di interruzione anticipata del contratto di lavoro;
– L’agevolazione è riconosciuta a condizione che il datore di lavoro sia in regola con il DURC e non abbia commesso violazioni delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
– Il contributo è cumulabile con altri incentivi destinati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità;
– La possibilità di accesso al Fondo è garantita non solo in caso di nuove assunzioni, ma anche qualora il soggetto richiedente abbia provveduto, nel periodo di riferimento, alla conversione di contratti di lavoro da tempo determinato ad indeterminato;
– Nel caso in cui, all’esito dell’istruttoria delle domande ammesse, risulti il superamento del limite di spesa previsto, l’ammontare da erogare sarà riparametrato proporzionalmente tra i richiedenti.
La gestione e la corresponsione dei contributi avverranno tramite una convenzione con l’INPS, in corso di stipula.
Ulteriori informazioni relative all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo saranno oggetto di successiva comunicazione da parte dell’Istituto stesso.