Nuove indicazioni per i bilanci delle cooperative

Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto, tra gli altri, l’esonero per le cosiddette “microimprese”, dall’obbligo di predisposizione della nota integrativa, del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione, comportando notevoli conseguenze anche in merito ai bilanci delle società cooperative.

Il problema attiene in particolare modo al fatto che alle cooperative si possano o meno applicare le semplificazioni delle “microimprese”.

Le cooperative infatti sono sottoposte agli obblighi informativi di cui agli articoli 2513 (prevalenza mutualistica e modalità di calcolo della stessa), 2528 (ammissione nuovi soci), 2545 (criteri per il conseguimento dello scopo mutualistico)  e 2545-sexies (ristorni) cod. civ.

L’iniziale indicazione delle Associazioni di categoria sul punto era di fornire le suddette informazioni in calce al bilancio non essendo ipotizzabile l’esclusione delle cooperative dalla semplificazione introdotta dal D.Lgs. 139/2015.

Tuttavia, la soluzione prospettata non è stata condivisa dal MiSE che con nota del 20 marzo 2017 diretta ai revisori incaricati delle ispezioni biennali, ha ritenuto che l’eliminazione dell’obbligo di redigere la nota integrativa, non sarebbe compatibile con il carattere mutualistico delle cooperative. Facendo leva sulla locuzione “in quanto compatibili” contenuta nell’articolo 2519 cod. civ, il Ministero invita i revisori ad assumere provvedimenti concreti qualora la cooperativa non abbia predisposto la nota integrativa ed in particolare:

  • –   Il revisore è tenuto a diffidare la cooperativa, invitandola ad approvare il bilancio e depositarlo al Registro Imprese quando non vengono indicate in alcun modo le informazioni di cui agli articoli 2513, 2528, 2545 e 2545-sexies cod. civ.;
  • –   Il revisore rilascerà il certificato invitando la cooperativa a un più rigido controllo delle previsioni normative qualora la cooperativa abbiano assolto agli obblighi informativi di cui ai citati articoli con l’inserimento di prospetti in calce al bilancio trovandosi in questo caso in presenza di un errore formale.

Sul punto, peraltro, il CNDCEC, con documento del maggio 2017, partendo dal presupposto che, negare l’applicazione del bilancio semplificato, comporta un’ingiustificata discriminazione nei confronti delle piccole cooperative in contrasto con la stessa ratio della modifica normativa, ritiene ammissibile che le informazioni integrative siano riportate nei prospetti in calce al bilancio, auspicando che il Ministero riconsideri la propria posizione. In attesa di ulteriori chiarimenti, invita comunque le società cooperative di piccole dimensioni ad adeguarsi all’orientamento ministeriale.

Altra novità dei bilanci 2016 suscettibile di produrre effetti sui bilanci delle cooperative è costituita dalla cancellazione della sezione straordinaria del conto economico. Il Ministero, nella Circolare del 29 Marzo, ha sostanzialmente invitato le cooperative a continuare a operare come in passato depurando l’avanzo della gestione “dal saldo (solo se positivo) dei valori a titolo esemplificativo relativi alle plusvalenze e minusvalenze di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d’azienda o di rami d’azienda, alienazione di partecipazioni, immobili e beni non strumentali, nonché dal plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito”.

Sul punto il CNDCEC sottolinea come la soluzione proposta dalla Circolare ministeriale, è solo apparentemente “in continuità” con il passato in quanto i risultati che si produrrano applicando le nuove regole, saranno difformi da quelli che sarebbero stati ottenuti lavorando sui vecchi schemi di bilancio con l’area straordinaria. Infatti, la Circolare prevede di “depurare il calcolo dei ristorni delle sole componenti eccezionali di natura extra gestionale. Restano fuori dal calcolo rispetto alla situazione pre-esistente, quindi, i componenti ex-straordinari di natura extra gestionale inclusi nelle classi A) e B) del conto economico e non considerati di entità o incidenza eccezionale”. In conclusione, il documento propone di prestare attenzione alla correlazione tra predisposizione della nota integrativa (indicazione componenti straordinarie articolo 2427 comma 1, n. 13, cod. civ.) e calcolo dei ristorni.

Inoltre il CNDCEC, per quanto riguarda il prestito sociale, ritiene, nonostante esso permanga nella disponibilità della cooperativa per un periodo medio lungo, considerando gli aspetti contrattuali, vada valutato come debito a breve termine in quanto non rimborsabile a scadenza fissa e per questo classificato in bilancio tra gli importi esigibili entro l’esercizio successivo. Data anche l’assenza di rilevanti costi di transazione, il documento opta quindi per l’inapplicabilità del criterio del costo ammortizzato, adottando così una soluzione semplificatoria a beneficio degli operatori.

Da ultimo, lo studio dei commercialisti ricorda che, ove nel bilancio 2016, per effetto dell’introduzione delle nuove disposizioni di legge, fosse necessario imputare rettifiche nei valori dell’attivo (esempio: eliminazione costi pubblicità), le eventuali riduzioni di patrimonio netto, devono tenere in debita considerazione le peculiarità delle riserve nelle cooperative, rispettando l’ordine di utilizzo delle stesse e l’eventuale impatto sul capitale sociale.