Finalmente si possono costituire le comunità energetiche rinnovabili (Cer) che ambiscano a essere incentivate dallo Stato; in effetti, la loro completa e definitiva disciplina giuridica è in vigore dal 24 febbraio.
Questa incentivazione potrà essere ottenuta dalla Cer che, a partire dall’8 aprile 2024, domanderà di accedere al servizio per l’autoconsumo diffuso tramite un’apposita piattaforma digitale del Gestore dei servizi energetici (Gse).
La Cer, se avrà ottenuto tale accesso, potrà beneficiare di tre contributi statali, gestiti ed erogati dal Gse, rispettando i relativi requisiti:
1. la ventennale tariffa incentivante (o tariffa premio) sulla base dell’energia condivisa (il cui valore totale è di 3,5 miliardi di euro);
2. il contributo di valorizzazione sulla base dell’energia autoconsumata (o contributo Arera), senza termini di durata;
3. il contributo a fondo perduto (o misura Pnnr), a copertura parziale dei costi per la realizzazione o il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (il cui valore complessivo è pari a 2,2 miliardi). Se i primi due contributi spettano alla Cer, il terzo può alternativamente spettare al membro della Cer che abbia sostenuto il relativo investimento.
Si può accedere al servizio per l’autoconsumo diffuso, a condizione che si alleghi l’atto costitutivo della Cer alla relativa istanza indirizzata al Gse. È prevedibile che molti degli atti costitutivi delle Cer saranno redatti dal notaio per almeno due ragioni: da un lato, la sua perizia e la sua responsabilità professionale dovrebbero garantire il rispetto della complicata disciplina delle Cer; dall’altro lato, solo l’intervento del notaio consentirà ai membri della Cer di evitare di rispondere illimitatamente per le obbligazioni della Cer, grazie alla costituzione, mediante atto pubblico, di una società con personalità giuridica, di un’associazione riconosciuta o di una fondazione.
In aiuto dei notai italiani la Commissione studi d’impresa del Consiglio nazionale del Notariato ha approvato il 20 marzo 2024 lo studio 38/2024/I intitolato «Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo».
Nello studio, partendo dall’oscuro diritto delle Cer, si è cercato di individuare e di spiegare tutti i vincoli da osservare nella redazione dell’atto costitutivo di una Cer; sicché, con lo studio si è risposto a queste due domande che stanno assillando gli operatori:
1. quali forme giuridiche sono utilizzabili per costituire una Cer?
2. quali norme negoziali (statutarie e regolamentari) sono compatibili con le norme imperative che compongono la disciplina delle Cer incentivate?
Essendo vietato alla Cer di perseguire in via principale o esclusiva lo scopo lucrativo, la stessa non è costituibile in forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni o società in accomandita per azioni, quand’anche si attribuisse a uno di questi tipi di società la qualifica di società benefit. Sarebbe invece possibile costituire la Cer adottando uno dei predetti tipi, se, contemporaneamente, si rispettasse la disciplina dell’imprgesa sociale di cui al Dlgs 112/2017.
L’obiettivo principale della Cer è quello di «fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità»; ne discende che è legittimo costituire una Cer in forma di cooperativa a mutualità prevalente (essendo alle stesse precluso di perseguire principalmente lo scopo lucrativo), qualora la si voglia caratterizzare per suo scopo mutualistico, ovvero in forma di associazione o di fondazione, qualora invece non si intenda distribuire i benefici economici della Cer ai suoi membri.
In ogni caso, non esiste un’unica forma e un’unica regolamentazione che siano ottimali per tutte le Cer; queste, infatti, possono differenziarsi molto in termini di membri (quantitativamente e qualitativamente), di ambito territoriale, di scopi, di attività e di struttura aziendale e finanziaria.