Vi informiamo che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 dello scorso 18 ottobre, è stato pubblicato il Decreto MIMIT 8 agosto 2024, elaborato di concerto con il MEF, recante in un unico articolo
l’adeguamento, in materia di società cooperative, dei valori indicati agli articoli 2519 (“Norme applicabili”) e 2525 (“Quote e azioni”) del Codice civile.
In particolare, tale provvedimento stabilisce un incremento del 48,3% dei limiti massimi prima previsti dalle richiamate disposizioni, tenendo conto della variazione media annua dell’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come calcolata dall’ISTAT.
Più in dettaglio:
• il valore dell’attivo dello stato patrimoniale di cui al sopra citato art. 2519, secondo comma, e elevato ad euro 1.438.000;
• il valore massimo dell’azione di cui all’art. 2525, primo comma, e elevato ad euro 719;
• il limite massimo del valore della partecipazione di cui all’art. 2525, secondo comma, e elevato ad euro 143.800.
Per effetto di tali modifiche:
• l’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a 1,438 milioni di euro (non più un milione);
• il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiore a 719 euro (non più 500);
• ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a 143.800 euro (non più 100.000), né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
Questo aggiornamento normativo risponde alle sfide dell’attuale contesto economico, caratterizzato da una significativa inflazione e dalla necessità di rafforzare il tessuto produttivo italiano, soprattutto con riferimento alle piccole e medie imprese cooperative, che potranno attrarre maggiormente soci e capitali, così da operare in modo più competitivo sul mercato.