TITOLO I – ASSOCIAZIONE REGIONALE
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE ASSETTO ISTITUZIONALE
1. L’Associazione Regionale A.G.C.I. FVG (in sigla “AGCI FVG”)rappresenta l’articolazione territoriale per la Regione Friuli Venezia Giulia dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane (in sigla “A.G.C.I. nazionale”), riconosciuta come persona giuridica privata, giusto DM 14 dicembre 1961 e DLCPS 14.12.1947 n. 1577.
2. L’Associazione Regionale A.G.C.I. Friuli Venezia Giulia è costituita ai sensi dell’art.7 dello statuto di AGCI nazionale e ha sede in Udine Via Gorghi 5
3. L’Associazione Regionale A.G.C.I. FVG, se non riconosciuta come persona giuridica privata, è disciplinata dagli articoli 36 e segg. del Codice civile.
4. I cambiamenti di sede sono deliberati dal Consiglio regionale e non comportano variazione dello statuto.
CAPO I – NORME GENERALI
ARTICOLO 2 – COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE AGCI
1. L’Associazione Regionale AGCI FVG, nell’ambito del territorio della Regione FVG, svolge in generale tutte le funzioni di cui all’art. 9 dello statuto di AGCI nazionale, nonché quelle conferite dalle deliberazioni degli organismi nazionali, dal presente statuto e dai regolamenti collegati, deliberati dagli organi propri ed approvati dalla Presidenza nazionale AGCI.
2. L’Associazione Regionale AGCI FVG in particolare:
a) assicura la rappresentanza, l’assistenza e la tutela delle cooperative, degli enti e delle associazioni aderenti, favorendone lo sviluppo anche attraverso il presidio dei flussi normativi e finanziari regionali e l’assolvimento degli scopi dell’AGCI nell’ambito delle politiche generali di promozione e sviluppo del movimento cooperativo, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi degli organi centrali;
b) attua la politica organizzativa volta al rafforzamento della base associativa e all’ampliamento della sua presenza in ogni area e settore di possibile sviluppo;
c) definisce la proposta politico sindacale A.G.C.I. e le iniziative conseguenti, quale contributo per la crescita sociale ed economica del territorio regionale;
d) concorre alla definizione delle politiche, dei programmi e delle iniziative degli Enti locali dell’ambito regionale di riferimento;
e) assicura ai sodalizi aderenti, con le modalità più idonee, i servizi necessari e lo svolgimento di ogni azione utile all’adeguamento delle strutture, alla qualificazione dei quadri ed all’incremento della competitività delle aziende associate, anche mediante la istituzione, d’intesa con la Presidenza Nazionale, di delegazioni o altra forma organizzativa in grado di garantire ogni concreta interlocuzione con le istituzioni locali;
f) promuove lo sviluppo regionale del movimento cooperativo in armonia con le moderne esigenze della cooperazione e con gli interessi generali dell’economia nazionale;
g) diffonde la coscienza cooperativa, promuovendo attività di formazione professionale, qualificazione e riqualificazione degli operatori e dei giovani che aspirano a inserirsi in realtà aziendali cooperative;
h) promuove azioni volte all’adeguamento tecnologico delle strutture, alla qualificazione dei quadri e all’incremento della competitività delle aziende cooperative sul mercato;
i) propone agli organismi istituzionali regionali ed eventualmente nazionali e comunitari, le eventuali riforme e l’adeguamento della legislazione specifica o comunque di interesse della cooperazione;
j) esercita attività di indirizzo delle politiche ed il coordinamento degli enti aderenti operanti nel territorio regionale, assistendoli nello svolgimento della loro attività, favorendo e promuovendo il loro inserimento nell’economia regionale, nazionale o comunitaria;
k) interviene nella stipulazione di patti di lavoro regionali con le organizzazioni sindacali competenti e assiste gli enti aderenti nella composizione di eventuali vertenze di lavoro;
l) interviene, a richiesta degli interessati, per risolvere eventuali conflitti tra gli enti associati, dandone notizia all’A.G.C.I. nazionale;
m) esercita l’attività di informazione in favore degli enti associati a mezzo stampa o con ogni altro idoneo strumento, sia direttamente che tramite terzi;
n) promuove lo sviluppo di rapporti di collaborazione economica, commerciale, finanziaria e legale tra gli enti cooperativi aderenti, le diverse organizzazioni cooperative italiane e quelle aderenti all’Alleanza Cooperativa Internazionale ACI;
o) coordina l’attività degli enti associati anche promuovendo la costituzione di organismi settoriali ed intersettoriali che possono operare in Italia e all’estero;
p) esercita nell’ambito delle direttive dell’Associazione l’attività revisionale sugli enti cooperativi aderenti, ai sensi della normativa in vigore;
q) designa i propri rappresentanti negli Enti e nelle Istituzioni territoriali in cui essa debba essere rappresentata, sentita la Presidenza nazionale AGCI e, se del caso, i responsabili nazionali di settore;
r) esprime parere sulle domande di adesione degli enti cooperativi;
s) svolge qualsiasi altra attività utile alle cooperative aderenti e al movimento cooperativo, in particolare promuovendo l’attività di assistenza legale, fiscale, economica ed aziendale in favore degli enti aderenti;
t) promuove direttamente nei casi previsti dalla legge o attraverso proprie strutture operative, la costituzione e/o la partecipazione a società di capitali, anche finanziarie, a consorzi nazionali per compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali e quanto altro necessario;
u) può ottenere, per il conseguimento delle proprie finalità, contributi e sussidi e accettare donazioni da pubbliche istituzioni e da enti pubblici o privati.
ARTICOLO 3 – AUTONOMIA DI A.G.C.I. FVG
1. L’Associazione Regionale AGCI FVG ha autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e risponde direttamente con il suo patrimonio delle obbligazioni da essa contratte a mezzo dei suoi legali rappresentanti.
2. L’Associazione Regionale AGCI FVG è rappresentata dai propri organi eletti nel rispetto delle norme previste dallo statuto e dai regolamenti collegati.
3. L’Associazione Regionale AGCI FVG, ai sensi dell’art.16, comma 3, dello statuto nazionale, può istituire a carico degli enti associati, un proprio autonomo contributo aggiuntivo a quello previsto per la generalità degli associati AGCI Nazionale. L’istituzione e la misura del contributo devono essere approvate dalla Presidenza nazionale A.G.C.I.
CAPO II – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ARTICOLO 4 – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
1. L’Associazione Regionale AGCI FVG, per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 2 del presente Statuto, si organizza secondo le deliberazioni adottate dai propri organi statutari, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto di A.G.C.I. nazionale, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi centrali.
2. L’Associazione Regionale AGCI FVG esercita la propria attività nella Regione FVG anche attraverso associazioni provinciali, interprovinciali o delegazioni provinciali che hanno l’obbligo di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organismi regionali.
ARTICOLO 5 – ASSOCIAZIONI PROVINCIALI E INTERPROVINCIALI
1. Le Associazioni provinciali e interprovinciali possono essere istituite qualora ne ricorrano i presupposti e siano state deliberate ai sensi del 1° comma dell’art. 7 dello Statuto nazionale.
2. Le Associazioni provinciali ed interprovinciali, in conformità a quanto previsto dallo Statuto di A.G.C.I. nazionale, quali organizzazioni di base, collaborano con l’Associazione regionale per il collegamento con gli enti associati e per il versamento da parte di questi delle quote associative.
3. Le Associazioni provinciali ed interprovinciali sono rappresentate dai rispettivi Presidenti e, fino al riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell’art. 12 del Codice civile, hanno natura di Associazione non riconosciuta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 e seguenti dello stesso Codice.
4. Le Associazioni provinciali ed interprovinciali hanno propria amministrazione con autonomia patrimoniale e rispondono con il loro patrimonio delle proprie obbligazioni.
5. L’ordinamento e l’amministrazione sono regolati dagli statuti o regolamenti deliberati dalle rispettive assemblee. Tali disposizioni non possono essere contrarie alle norme del presente Statuto né a quelle dei regolamenti congressuali e generali dell’Associazione nazionale.
7. L’Associazione Regionale AGCI FVG partecipa alle assemblee delle Associazioni provinciali e interprovinciali attraverso un proprio rappresentante ed ha diritto di esercitare il controllo sul funzionamento e sull’amministrazione delle Associazioni medesime.
8. Il Consiglio Regionale su iniziativa della Presidenza regionale può proporre agli organi nazionali, previa sospensione, lo scioglimento degli organi collegiali delle Associazioni Provinciali ed Interprovinciali, secondo le modalità previste dallo Statuto nazionale dell’A.G.C.I., quando:
• non svolgono la normale attività;
• vengano meno all’osservanza di norme statutarie, di deliberazioni congressuali, di indirizzi espressi dagli organi centrali dell’A.G.C.I.;
• rechino pregiudizio all’Associazione o al suo buon nome, con attività e comportamenti non consoni alle finalità che essa persegue.
ARTICOLO 6 – DELEGAZIONI PROVINCIALI
1. Le Delegazioni provinciali possono essere costituite qualora ne ricorrano i presupposti e siano state autorizzate dal Consiglio regionale, d’intesa con la Presidenza nazionale, ai sensi del comma 2, lettera e), dell’art.9 dello Statuto nazionale.
2. Le Delegazioni provinciali quali organizzazioni di base, collaborano con l’Associazione regionale, per il collegamento con gli enti aderenti e per il versamento da parte di questi delle quote associative.
3. Le Delegazioni provinciali sono rappresentate dai rispettivi delegati e hanno propria amministrazione con autonomia patrimoniale e rispondono con il loro patrimonio delle proprie obbligazioni.
CAPO III – ORGANIZZAZIONE SETTORIALE
ARTICOLO 7 – ORGANIZZAZIONE SETTORIALE
1. Le Associazioni nazionali di settore di cui all’art. 15 dello Statuto di AGCI nazionale sono rappresentate, a livello regionale, dal Responsabile regionale di settore. Di norma, in coincidenza con il Congresso regionale, le cooperative di ogni settore, riunite in assemblea, nominano il proprio Responsabile regionale, che, svolgendo la funzione di riferimento delle cooperative medesime, partecipa di diritto al Consiglio regionale.
2. Nel caso in cui un settore non annoveri un significativo numero di cooperative aderenti, il Consiglio regionale può nominare un incaricato che abbia il compito di sviluppare il settore in ambito regionale in modo da poter provvedere alla elezione del Responsabile regionale. Tale incaricato, in via provvisoria e con specifici compiti di raccordo politico – associativo, partecipa di diritto al Consiglio regionale.
3. Se, tra un congresso regionale e il successivo, la compagine sociale di settore dovesse subire significativi mutamenti oppure il Responsabile regionale dovesse cessare dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio regionale provvederà a convocare l’assemblea delle cooperative del rispettivo settore al fine di eleggere il nuovo Responsabile che rimarrà in carica fino al Congresso regionale successivo.
4. Il Responsabile regionale di settore, secondo gli indirizzi del Consiglio regionale, è responsabile della specifica politica settoriale, della elaborazione ed attuazione della linea programmatica, della promozione e sviluppo del movimento cooperativo, dei rapporti con le altre centrali cooperative a livello settoriale, con le organizzazioni professionali, imprenditoriali e con le Istituzioni pubbliche.
CAPO IV – REGOLE DI ADESIONE
ARTICOLO 8 – ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
1. Aderiscono all’Associazione Regionale gli enti associati ad A.G.C.I. di cui all’articolo 3 dello Statuto nazionale, aventi sede nel territorio regionale, che accettino i principi, le disposizioni statutarie e gli indirizzi programmatici dell’Associazione.
2. La procedura di adesione è regolata dall’art. 4 dello Statuto Nazionale.
ARTICOLO 9 – OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
1. L’Ente iscritto all’A.G.C.I., oltre ad essere soggetto agli obblighi e ai diritti stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto nazionale, è tenuto in particolare:
a) all’osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi nazionali e regionali dell’A.G.C.I.;
b) al versamento all’A.G.C.I. della quota associativa e delle contribuzioni nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi centrali competenti;
c) al versamento delle contribuzioni all’Associazione regionale nella misura e con le modalità stabilite dall’art. 11, comma 5, dello Statuto nazionale e deliberate dal Congresso regionale o dal Consiglio regionale nei casi previsti dal presente Statuto;
d) all’invio dei bilanci annuali e delle relative relazioni e degli atti che illustrino la vita dell’ente associato;
e) all’accettazione, secondo le norme in vigore, delle procedure e dei tempi fissati per le ispezioni ordinarie e per il pagamento del relativo contributo stabilito dai competenti Ministeri, con le modalità previste nel Regolamento amministrativo di A.G.C.I. nazionale;
f) a fronte dell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, ad usufruire dell’assistenza e tutela nell’ambito di quanto indicato all’art. 2 del presente Statuto;
g) a non aderire ad altre Associazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle dell’AGCI; la contemporanea iscrizione ad altra od altre Associazioni della cooperazione giuridicamente riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, convertito in legge n. 302 del 1951, può essere autorizzata, a richiesta e previo parere dell’Associazione regionale, dalla Presidenza nazionale.
2. L’ente iscritto può recedere dall’Associazione osservando le modalità previste dall’art. 5, comma 2, dello Statuto Nazionale.
3. La Presidenza regionale può proporre alla Presidenza nazionale l’esclusione dall’Associazione di cooperative ed enti che non ottemperino agli obblighi statutari ed alle deliberazioni degli organi competenti.
4. L’ente escluso può ricorrere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento, al Collegio dei Probiviri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 dello Statuto Nazionale.
TITOLO II – ORGANI
ARTICOLO 10 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Sono Organi dell’Associazione Regionale:
a) il Congresso regionale (anche detto “Assemblea congressuale regionale”);
b) il Consiglio regionale;
c) l’Ufficio di Presidenza regionale (anche detto “Direzione regionale”);
d) il Presidente (anche detto “Presidente regionale”);
e) il Revisore dei conti.
CAPO I – CONGRESSO REGIONALE
ARTICOLO 11 – COMPOSIZIONE
1. Il Congresso regionale è il massimo organo deliberativo dell’Associazione regionale AGCI FVG
2. Il Congresso regionale si tiene ogni quattro anni ed è composto dai Presidenti (o loro delegati) degli enti cooperativi aderenti ad A.G.C.I. aventi sede in Regione FVG, in regola con il versamento delle quote e contribuzioni previste dalle lettere b), c) ed e) dell’art.9 del presente Statuto, in conformità di quanto previsto dallo Statuto nazionale di A.G.C.I. e dai relativi regolamenti deliberati dagli organi competenti.
3. Il Congresso è convocato dal Consiglio Regionale che fissa anche data e luogo di svolgimento e ne approva l’ordine del giorno.
ARTICOLO 12 – COMPITI
1. Sono compiti del Congresso:
a) eleggere, nel proprio seno, l’Ufficio di Presidenza, che presiede e dirige i lavori dell’assemblea congressuale, la Commissione per la verifica dei poteri e le altre commissioni che risultassero utili per lo svolgimento dei lavori congressuali;
b) formulare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione regionale;
c) eleggere il Presidente regionale e i componenti elettivi del Consiglio regionale;
d) nominare il Revisore dei conti;
e) nominare, mediante specifiche assemblee di settore, il Responsabile regionale di settore ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
f) deliberare sulle modificazioni dello Statuto. In tal caso è necessario siano presenti all’Assemblea congressuale rappresentanti titolari di almeno tre quinti del totale dei voti assegnati agli enti associati ammessi all’assemblea stessa a norma del regolamento congressuale. Le deliberazioni relative debbono essere prese con il voto favorevole della maggioranza del totale dei votanti;
g) determinare, su proposta del Consiglio regionale uscente, l’importo della quota associativa annuale di competenza regionale;
h) deliberare lo scioglimento dell’Associazione regionale e la devoluzione del patrimonio secondo le norme di legge. In tal caso occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti assegnati agli Enti associati ammessi all’assemblea a norma del regolamento congressuale.
ARTICOLO 13 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE E DEI CONSIGLIERI REGIONALI
L’elezione del Presidente regionale e dei componenti del Consiglio regionale avviene contestualmente con il sistema maggioritario. Le modalità di elezione, le condizioni di eleggibilità ed incompatibilità, la presentazione delle candidature ed ogni altro aspetto procedurale sono disciplinati nel regolamento organizzativo di AGCI Nazionale o in apposito regolamento regionale ad esso conforme.
ARTICOLO 14 – PROROGA TECNICA DEGLI ORGANI ELETTIVI
Il Consiglio regionale, il Presidente e la Presidenza regionale, alla scadenza naturale del mandato, restano in carica per esigenze di ordine tecnico e funzionale fino alla nomina ed al subentro dei nuovi organi.
ARTICOLO 15 – CONVOCAZIONE ORDINARIA, QUORUM E MAGGIORANZE
1. Il Congresso regionale è convocato in via ordinaria ogni quattro anni, nel giorno e nel luogo stabiliti dal Consiglio regionale, ferma la possibilità di convocazione straordinaria deliberata dal Consiglio regionale con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio regionale dovrà, altresì, convocare, entro 60 giorni, il Congresso regionale, da tenersi entro 90 giorni dalla convocazione, quando lo richiedono direttamente con apposita domanda gli enti associati rappresentanti almeno un decimo del numero complessivo degli enti aderenti in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.
3. L’Assemblea Congressuale regionale è valida, in prima convocazione, se sono presenti i rappresentanti titolari della maggioranza dei voti assegnati ai rappresentanti degli enti associati ammessi secondo il regolamento congressuale; in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei rappresentanti degli enti associati e dei voti loro attribuiti conformemente al regolamento congressuale, salvo che per deliberare le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione, per le cui deliberazioni si applicano le maggioranze qualificate previste dall’art. 12, primo comma, lettere g) e i), del presente statuto;.
4. Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai delegati presenti, salvo il disposto dell’art. 12 sulle maggioranze qualificate.
ARTICOLO 16 – RELAZIONE POLITICO – PROGRAMMATICA E ORDINE DEL GIORNO
Ad ogni Congresso dovrà essere presentata a cura del Presidente regionale uscente la relazione di fine mandato.
CAPO II – CONSIGLIO REGIONALE
ARTICOLO 17 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
1. Il Consiglio regionale è composto:
a) da n. 6 componenti elettivi;
b) dai responsabili regionali di settore di cui all’art. 7 del presente Statuto (componenti di diritto);
c) da personalità che per competenza ed esperienza possano dare un contributo allo sviluppo del movimento cooperativo, con solo voto consultivo.
ARTICOLO 18 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE
1. L’elezione del Presidente regionale e dei Consiglieri regionali si svolge contestualmente, con il criterio maggioritario. Almeno il 60% (sessanta per cento) dei componenti del Consiglio regionale deve essere costituito da dirigenti di enti cooperativi associati, intendendosi per tali coloro che alla data di presentazione della candidatura ricoprono cariche sociali presso AGCI, comprese le articolazioni regionali o loro derivazioni, e/o presso enti associati in regola con la contribuzione
2. Con la lista dei candidati al Consiglio Generale deve essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente regionale e la relazione politico-programmatica inerente al programma di mandato da svolgere.
3. Ciascuna lista, ferma la condizione di cui al primo comma, secondo periodo, è validamente ammessa alla votazione, se i relativi presentatori (sottoscrittori) rappresentano insieme almeno il venti per cento (20%) dei voti dei delegati congressuali ammessi.
4. Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere regionale può comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nella scheda è indicato il candidato alla carica di Presidente regionale. Nella presentazione della lista saranno osservate forme di garanzie per la parità di genere e per assicurare la presenza di uno o più candidati al di sotto di 40 anni.
5. Alla lista collegata al candidato alla carica di Presidente regionale che ha riportato il maggior numero di voti validi sono attribuiti i due terzi dei seggi riservati ai componenti elettivi del Consiglio regionale, con arrotondamento all’unità superiore, indipendentemente dalla frazione decimale. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste.
6. In ciascuna lista sono proclamati eletti i candidati che precedono secondo l’ordine di iscrizione nella lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Presidente della lista medesima.
7. Se è stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato Presidente collegato, purché il numero dei voti validi dei delegati votanti non sia inferiore al 50 per cento dei voti dei delegati congressuali ammessi (corpo elettorale) e sempre che la stessa lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei delegati votanti.
8. Qualora non fossero raggiunte le percentuali di cui al precedente comma, l’elezione è dichiarata nulla dal Presidente dell’Assemblea congressuale, il quale, seduta stante, di concerto con la Commissione elettorale, provvederà ad indire una seconda tornata elettorale, che si svolgerà con le stesse modalità della prima, con una o più liste ammesse, all’esito della quale saranno proclamati eletti il Presidente ed i candidati consiglieri regionali che precedono nell’ordine di iscrizione nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, anche in caso di presentazione di una sola lista.
9. In ogni caso di parità, prevarrà la lista del candidato Presidente più giovane d’età; in caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio
10. Il Consiglio regionale, all’esito della proclamazione degli eletti da parte della Presidenza congressuale, procederà, come primo adempimento, anche per interpello nominale e con riserva di separata verifica, all’accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti; successivamente, nel corso della medesima seduta, il Consiglio regionale provvederà a determinare, su proposta del Presidente, il numero dei componenti la Presidenza regionale ed alla relativa elezione, compresi i Vicepresidenti, di cui un vicario.
11. I componenti del Consiglio regionale restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se venissero a mancare per dimissioni, decadenza o altre ragioni i consiglieri eletti dal Congresso regionale, alla loro surrogazione provvede il Consiglio regionale con i primi dei non eletti della medesima lista di appartenenza dei consiglieri cessati sino ad esaurimento.
ARTICOLO 19 – CONVOCAZIONI
1. Il Consiglio regionale si riunisce ordinariamente almeno due volte all’anno ed ogni qualvolta la Presidenza regionale lo ritenga opportuno.
2. L’avviso di convocazione delle riunioni con ordine del giorno deve essere spedito ai componenti del Consiglio regionale almeno dieci giorni prima, anche a mezzo posta elettronica.
3. Il Consiglio regionale, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto, è validamente costituito con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il Presidente convoca il Consiglio regionale quando ne è fatta richiesta scritta da almeno un quarto dei suoi componenti aventi diritto di voto; la richiesta deve essere corredata dall’elenco degli argomenti da trattare.
5. Il Revisore dei conti assiste alle riunioni del Consiglio regionale.
6. I componenti del Consiglio regionale restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se venissero a mancare per dimissioni, decadenza o altro, alla surrogazione dei cessati provvede il Consiglio regionale con i primi dei non eletti della medesima lista dei consiglieri cessati sino ad esaurimento.
7. I componenti del Consiglio regionale che siano assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica ed il Consiglio regionale, seduta stante, provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dal precedente comma.
8. I componenti del Consiglio regionale rappresentanti di enti cooperativi aderenti che risultassero non in regola con le contribuzioni regionali, nazionali e revisionali oppure con le norme previste dagli Statuti nazionale e regionale, sono sospesi dalla carica e tali rimangono fino alla regolarizzazione contributiva o statutaria.
ARTICOLO 20 – COMPITI
1. I compiti del Consiglio regionale sono:
a) determinare, su proposta del Presidente, il numero dei componenti della Presidenza regionale e provvedere alla relativa elezione, compresi i Vicepresidenti, di cui un vicario;
b) nominare i componenti del Consiglio regionale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 18 del presente Statuto;
c) deliberare, su proposta della Presidenza Nazionale, gli adeguamenti alle contribuzioni che si rendessero necessari per sopravvenute circostanze;
d) verificare l’attuazione delle direttive congressuali e, ove necessario, adattarle alle sopravvenute esigenze programmatorie;
e) convocare il Congresso regionale, fissandone l’ordine del giorno e stabilendone la data e la sede;
f) approvare i bilanci preventivi e i rendiconti economici e finanziari dell’Associazione regionale;
g) esprimere motivati pareri sull’adesione e l’esclusione degli enti cooperativi;
h) proporre alla Presidenza nazionale i provvedimenti da adottarsi nei confronti degli enti aderenti che non osservino le disposizioni statutarie nazionali e regionali;
i) nominare i rappresentanti dell’Associazione negli organismi in cui è chiamata a partecipare;
j) assumere i dipendenti e collaboratori e fissarne le mansioni ed i livelli retributivi;
k) deliberare sulle operazioni immobiliari utili al perseguimento delle finalità dell’Associazione;
l) deliberare, su proposta del Presidente regionale, la revoca o la decadenza del Revisore dei conti.
ARTICOLO 21 – MOZIONE DI SFIDUCIA – CESSAZIONE PER DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE, DECESSO DEL PRESIDENTE NAZIONALE
1. Il Presidente regionale cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale aventi diritto al voto e con le modalità previste dal regolamento organizzativo di AGCI Nazionale o da apposito regolamento regionale ad esso conforme.
2. Con le stesse modalità regolamentari di cui al primo comma sono disciplinati i casi di cessazione dalla carica per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente regionale.
CAPO III – UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONALE
ARTICOLO 22 –COMPOSIZIONE,DURATA, COMPITI
1. L’Ufficio di Presidenza regionale è composto come previsto dal precedente art. 18, comma 10, seconda parte.
2. I componenti della Presidenza regionale, compreso il Presidente, durano in carica quattro anni.
3. Compiti della Presidenza regionale sono:
a) sovrintendere al funzionamento degli uffici regionali, sia nella gestione dei servizi interni che delle politiche esterne e di rappresentanza;
b) compiere gli atti di amministrazione ordinaria e di gestione, nonché di esecuzione ai deliberati del Consiglio Regionale;
c) dirigere la politica del personale;
d) predisporre i bilanci preventivi e i rendiconti economici e finanziari dell’Associazione;
e) deliberare in caso di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio regionale con l’obbligo di sottoporre le deliberazioni alla ratifica dello stesso.
4. La convocazione della Presidenza regionale è disposta dal Presidente con le modalità previste dal regolamento vigente.
5. I componenti della Presidenza regionale hanno l’obbligo di svolgere il proprio mandato secondo principi di lealtà, diligenza e proficua collaborazione, vincolati dal mandato a perseguire le finalità statutarie.
CAPO IV – PRESIDENTE REGIONALE
ARTICOLO 23 – DURATA, RAPPRESENTANZA E COMPITI
1. Il Presidente regionale può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.
2. Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione regionale, ha la firma sociale, convoca e presiede le riunioni del Consiglio regionale e della Presidenza regionale, vigila sull’esecuzione dei deliberati degli Organi statutari della Associazione, ha funzioni di sovrintendenza e coordinamento generale dell’Associazione.
3. Il Presidente ha facoltà di nominare consulenti di supporto specialistico per l’efficace e puntuale svolgimento dei compiti istituzionali dell’Associazione.
4. Il Presidente nomina avvocati e procuratori nelle liti attive e passive in cui sia parte l’Associazione, sottoscrive il mandato ad litem per la tutela dell’Associazione stessa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, in ogni sede e grado di giudizio, con facoltà di autorizzare, motivatamente e per migliore utilità dell’Associazione, transazioni e bonari componimenti, giudiziali ed extragiudiziali.
5. Inoltre, il Presidente:
a) sovrintende al funzionamento degli uffici regionali;
b) autorizza i contratti;
c) in caso di necessità o urgenza, provvede all’erogazione delle spese;
d) sovrintende ed indirizza le politiche regionali di sviluppo organizzativo, settoriale e territoriale;
e) decide, in caso di necessità ed urgenza, sulle materie di competenza della Presidenza Nazionale ed ha l’obbligo di sottoporre le relative decisioni alla ratifica della Presidenza stessa nella prima seduta utile;
f) svolge le operazioni immobiliari e finanziarie deliberate dalla Presidenza regionale;
g) svolge le operazioni bancarie deliberate dalla Presidenza regionale, compresa l’apertura di conti correnti presso istituti di credito o enti finanziari anche in affidamento e quant’altro connesso;
h) nell’esercizio delle funzioni, attribuzioni e prerogative riservategli dallo Statuto e dai regolamenti, adotta in forma monocratica decreti, raccomandazioni, direttive, atti di indirizzo, determinazioni, con o senza l’impiego di risorse finanziarie, ispirando la propria azione a principi di efficienza, efficacia ed economicità per la tutela degli interessi generali dell’Associazione e degli enti aderenti
i) può delegare funzioni di sua competenza, in via temporanea o permanente, ai componenti della Presidenza regionale. Le deleghe sono comunicate alla Presidenza regionale nella prima seduta utile. Il Presidente ha potere di revoca delle deleghe conferite, riferendo alla Presidenza regionale.
6. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario.
CAPO V – REVISORE DEI CONTI
ARTICOLO 24 – COMPOSIZIONE E COMPITI
1. Il Revisore dei conti è organo monocratico nominato dal Congresso, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Per la nomina del Revisore dei Conti valgono le stesse condizioni di eleggibilità ed incompatibilità previste per gli organi elettivi dallo Statuto e dai collegati regolamenti.
3. Spetta al Revisore dei conti il controllo sulla gestione contabile dell’Associazione ed ogni altro compito previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
TITOLO III – PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI
ARTICOLO 25 – PATRIMONIO SOCIALE
1. Il patrimonio sociale dell’Associazione è formato:
a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà della Associazione;
b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.
2. Il patrimonio della Associazione deve essere analiticamente elencato in un apposito registro-inventario da allegare al bilancio.
ARTICOLO 26 – ENTRATE
1. Le entrate sono costituite da:
a) quote associative eventualmente erogate da AGCI nazionale;
b) eventuali contribuzioni integrative che le cooperative aderenti si impegnano a versare nella misura e con le modalità stabilite dall’Assemblea congressuale e dal Consiglio regionale;
c) finanziamenti erogati dallo Stato ed altri enti nazionali, regionali o comunitari ai sensi delle leggi in vigore;
d) contributi, sussidi e concorsi di enti pubblici e privati, a qualunque titolo e forma concessi ed erogati;
e) somme ricevute per atto di liberalità o altro titolo;
2. La quota associativa non è trasferibile e non è rivalutabile.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ARTICOLO 27 – ESERCIZIO – BILANCIO – RENDICONTO – CONTROLLO
1. L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per il bilancio e il rendiconto ed il relativo controllo si applica l’art.18 dello Statuto di A.G.C.I. Nazionale.
3. Il Revisore dei Conti esprime parere obbligatorio sugli atti di cui al 2° comma.
ARTICOLO 28 – SCIOGLIMENTO
1. In caso di scioglimento dell’Associazione Regionale, il congresso nominerà uno o più liquidatori con i relativi poteri.
2. Il patrimonio netto sarà devoluto ad AGCI Nazionale o ad altra associazione con finalità analoghe e/o al Fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12 della L. 59/1992, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le deliberazioni del Congresso.
ARTICOLO 29 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Statuto entra in vigore alla data della positiva verifica di conformità alle disposizioni dello Statuto nazionale da parte della Presidenza nazionale A.G.C.I. La stessa disposizione si applica per le successive modifiche o integrazioni.
2. Sino alla verifica di conformità, o anche in assenza della stessa o nelle more dell’approvazione delle disposizioni statutarie, si applicano le disposizioni dello Statuto nazionale AGCI e dei collegati regolamenti nazionali.