A seguito dell’ultima modifica dei Principi contabili nazionali e, in particolare, con l’introduzione del Paragrafo 23A nell’OIC 28, come illustrato nella Nota congiunta CNDCEC – Alleanza delle Cooperative Italiane, si conferma la possibilità di adottare due diversi e alternativi metodi di contabilizzazione dei ristorni: accantonamento nel conto economico dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli scambi mutualistici o in sede di destinazione dell’utile.
Nello specifico, nel caso in cui Statuto o Regolamento della cooperativa non prevedano l’obbligo di erogare il ristorno, la relativa contabilizzazione dovrà avvenire esclusivamente nell’esercizio in cui l’assemblea lo delibera, al pari di una distribuzione di utili, pur restando chiaramente distinta la natura dei dividendi da quella dei ristorni.
Diversamente, se lo Statuto o il Regolamento prevedono l’obbligo di erogare un ristorno, lo stesso potrà essere rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore.
Pertanto, alla luce di tale nuovo approccio, legato all’esistenza o meno di un’obbligazione formale in materia, si rendono talvolta necessarie valutazioni su eventuali modifiche di Statuti e Regolamenti per poter applicare opportunamente la doppia contabilizzazione dei ristorni stessi.