Abrogazione dell’art. 5 e modifica dell’art. 6 della Legge regionale n. 20/2006

Con la Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23, art. 8, comma 2, lett. a) per finalità di semplificazione amministrativa e nell’ottica di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle cooperative sociali e dei loro consorzi, è stata disposta la soppressione dell’adempimento inerente l’obbligo di comunicazione semestrale previsto dall’abrogato art. 5, L.r. 20/2006.

A decorrere dal primo semestre dell’anno 2022 le cooperative sociali e i loro consorzi cooperativi iscritti all’Albo regionale delle cooperative sociali non dovranno comunicare al Servizio le informazioni riguardanti la compagine sociale (artt. 2, comma 2 e 8 L. 381/1991) ovvero il numero di persone svantaggiate impiegate nell’esercizio dell’attività d’impresa (art. 4, comma 2, L. 381/1991).

La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra rimane accertata attraverso l’attività  di revisione prevista dagli artt. 3, comma 3, L. 381/1991 e 14-15 L.r. 27/2007.

Con il suddetto provvedimento legislativo è stata inoltre modificata e così riformulata la norma prevista dall’art. 6, L.r. 20/2006:

“Art. 6

(Cancellazione dall’Albo regionale)

1. Con decreto del direttore del Servizio è disposta la cancellazione dall’Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi qualora, anche a seguito di attività di revisione ordinaria o straordinaria prevista dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), risulti accertato il verificarsi di una delle seguenti ipotesi, per un periodo di tempo continuativo non inferiore a un anno solare:

a) la percentuale dei lavoratori svantaggiati sia inferiore a quella prevista dall’ articolo 4 della legge 381/1991 , per le cooperative iscritte all’Albo nella sezione b);

b) il numero dei soci volontari superi la misura prevista dall’ articolo 2 della legge 381/1991 ;

c) la percentuale delle cooperative sociali nel consorzio scenda al di sotto di quella prevista dall’ articolo 8 della legge 381/1991 .

2. Con decreto del direttore del Servizio è, altresì, disposta la cancellazione dall’Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi nei seguenti casi:

a) qualora sia stata disposta la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative istituito con la legge regionale 27/2007 ;

b) qualora sia stato disposto lo scioglimento della cooperativa sociale o del consorzio per atto volontario, ovvero, per provvedimento della Giunta regionale;

c) qualora sia intervenuta una modifica dello statuto che determini un mutamento dello scopo previsto dall’ articolo 1 della legge 381/1991 ;

d) qualora la sede legale sia stata trasferita al di fuori del territorio regionale.”.