CHIARIMENTI IN MATERIA DI MINIMALI CONTRIBUTIVI NELL’IPOTESI DI COOPERATIVE CHE ABBIANO ATTIVATO UN PIANO DI CRISI AZIENDALE

L’Inps con messaggio n. 2350 dell’8 giugno 2022 ha chiarito i profili giuridici ed operativi relativi ai minimali contributivi applicabili nelle situazioni di stato di crisi di cui all’articolo 6 della Legge 142/01, nel quale si prevede che l’assemblea dei soci possa prevedere l’adozione di un piano di crisi aziendale “nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile i livelli occupazionali e la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi”, fatto salvo il “rispetto del trattamento economico minimo”.
L’INPS con il citato messaggio si esprime in maniera inequivoca, anche riprendendo risposte ad interpelli sui quali, negli anni recenti, si era espresso il Ministero del Lavoro. Si afferma infatti che, limitatamente al periodo di durata del piano di crisi aziendale, l’obbligazione contributiva andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 398/1989.
Il Messaggio Inps evidenzia pure, come rispetto ad alcuni contenziosi che sul tema si sono generati con le strutture territoriali, nel rispetto delle disposizioni in materia, che si dovrà procedere ad un riesame in autotutela delle situazioni pendenti.