COME COSTITUIRE UNA COOPERATIVA?

Cos’è una cooperativa e perché scegliere questa tipologia di impresa

Una cooperativa è un’associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata.

È uno strumento efficace per la realizzazione di un’idea imprenditoriale ed è una forma d’impresa che pone al centro la persona e le sue esigenze.

Per la sua costituzione, è richiesto un capitale contenuto ed è pertanto accessibile anche ai giovani, per i quali costituisce un’opportunità di lavoro e di realizzazione personale.

È una tipologia di impresa che interpreta efficacemente le esigenze dei territori e delle comunità.

Ha nel suo DNA il radicamento sul territorio di riferimento, per cui non delocalizza e valorizza le potenzialità e le risorse delle comunità in coerenza con i principi e valori della mutualità, della sussidiarietà, della solidarietà e della democrazia economica.

Si distingue dalle società di capitali per la finalità mutualistica, che si sostanzia nella soddisfazione dei bisogni dei soci, i quali si mettono in condizione, attraverso la costituzione della cooperativa, di poter disporre di beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle reperibili sul mercato.

È una forma di impresa che, come sancito dall’articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana, esercita una funzione sociale meritevole di specifico riconoscimento e di tutela:

“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”

 

Quali sono i principi fondamentali della Cooperazione

L’impresa cooperativa si fonda su alcuni principi che da oltre 150 anni conservano la loro attualità:

– ADESIONE LIBERA E VOLONTARIA (cosiddetta “porta aperta”) – l’ingresso o l’uscita dei soci non comporta modifica dello Statuto della società;

– CONTROLLO DEMOCRATICO (“una testa, un voto”) – qualsiasi sia la quota di capitale posseduta, il valore del voto del socio cooperatore in assemblea è sempre uguale a uno;

– PARTECIPAZIONE ECONOMICA – i soci contribuiscono equamente al capitale della propria cooperativa;

– AUTONOMIA E INDIPENDENZA – le cooperative sono organizzazioni autonome, basate sull’auto-aiuto e gestite dai loro membri;

– EDUCAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE – le cooperative sono impegnate per l’educazione e la formazione dei soci e dirigenti in un’ottica di intergenerazionalità;

– COOPERAZIONE TRA COOPERATIVE – le cooperative hanno insito nel proprio DNA il principio di collaborazione, aggregazione, rete e quindi sono naturalmente inclini a fare sistema;

– IMPEGNO VERSO LA COLLETTIVITÀ – le cooperative crescono al crescere dei territori nei quali nascono e si sviluppano, sostenendo le comunità locali ed i cittadini.

 

Come procedere

Costituire una cooperativa significa avviare un’attività di impresa in forma associata: occorre quindi verificare in via preliminare se sussistono le condizioni economiche, i presupposti tecnici e le risorse finanziarie per procedere con ragionevoli prospettive di successo sulla base di un progetto chiaro e definito.

Oltre alla volontà di associarsi, al reciproco rispetto, alla trasparenza e lealtà tra i soci, è necessario che l’aggregazione degli stessi derivi dalla necessità di soddisfare un bisogno e che vi sia una adeguata cultura imprenditoriale tale da far sì che la cooperativa possa misurarsi efficacemente con il mercato.

 

Quali tipologie di cooperative esistono

La cooperativa è un’impresa a tutti gli effetti e può operare in tutti i settori di attività economica:

– COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO: è costituita per svolgere un’attività economica, organizzata in impresa, a favore dei soci e utilizzando il lavoro dei soci stessi;

– COOPERATIVA SOCIALE: è una particolare forma di cooperativa che ha come fine l’offerta di servizi socio assistenziali, sanitari o educativi per la persona (tipo A) o l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (tipo B);

– COOPERATIVA DI ABITANTI: è costituita per assicurare ai propri soci l’acquisto di un’abitazione in proprietà o in affitto a prezzi e condizioni più vantaggiosi di quelli di mercato;

– COOPERATIVA DI CONSUMO: è costituita tra soci consumatori con lo scopo di fornire ai soci stessi beni di consumo o durevoli a condizioni vantaggiose rispetto a quelle del mercato;

– COOPERATIVA DI COMUNITA’: i cittadini di una comunità di organizzano per essere produttori e fruitori di beni o servizi;

– COOPERATIVA TRA PROFESSIONISTI: è costituita da professionisti iscritti ai vari ordini;

– COMUNITA’ ENERGETICA IN FORMA COOPERATIVA: è formata da cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che decidono di unire le proprie forze per produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale.

 

Quale modello di organizzazione adotta la cooperativa

Le cooperative sono società a capitale variabile che, oltre alle norme specifiche dettate dal Codice civile relativamente alla Cooperazione, applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

A seconda dei volumi, del numero di soci e della presenza o meno di persone giuridiche, si utilizza il modello delle SpA o delle Srl.

 

Cosa vuol dire mutualità prevalente

Sono a mutualità prevalente le cooperative che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci e rispettano i cosiddetti requisiti di mutualità (limiti ai dividendi, indivisibilità delle riserve, devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici in caso di scioglimento).

A fronte della prevalenza delle mutualità sono previste alcune agevolazioni, sostanzialmente di carattere fiscale: le cooperative con mutualità prevalente hanno il vantaggio di essere soggette a IRES solo per una quota di utili netti annuali pari al 43% (o al 68% nel caso di cooperative di consumo).

 

A quanto ammonta il capitale sociale

Nelle cooperative il capitale sociale non è determinato in misura fissa in virtù del richiamato principio della “porta aperta”, ovvero della libertà di ingresso e di recesso del socio.

La quota minima di capitale è pari a 25 euro, mentre l’importo massimo è fissato in 100.000 euro. Lo statuto può definire degli importi di valore minimo superiore a quelli indicati dalla legge.

Il suo aumento o la sua diminuzione sono legati all’entrata ed all’uscita di soci, che non implica, come sopra ricordato, modifiche dell’atto costitutivo e/o dello statuto.

 

In cosa consiste la vigilanza a cui sono sottoposte le cooperative

Le cooperative sono sottoposte a controlli esterni volti ad accertare il rispetto dei requisiti di mutualità.

Si tratta di un’attività, svolta in sede di revisione periodica a cadenza annuale o biennale da incaricati del Ministero competente o delle Associazioni di rappresentanza della Cooperazione per le cooperative alle stesse aderenti, finalizzata a: fornire suggerimenti per migliorare la gestione nell’ottica di una piena democrazia interna e di un più efficace perseguimento dello scopo mutualistico, oltre che a rimuovere eventuali irregolarità; accertare la sussistenza dei requisiti mutualistici; verificare il corretto funzionamento degli organi sociali; accertare il rispetto della legge, delle norme statutarie, degli eventuali regolamenti interni, dei principi fondanti della Cooperazione.

Il Ministero riconosce alle centrali cooperative, e quindi ad AGCI, il ruolo di vigilanza ordinaria sui propri associati: attività che viene svolta avvalendosi di professionisti di fiducia e competenti in materia.

 

Come costituire una cooperativa

Per costituire una cooperativa il numero minimo di soci è tre ove si tratti di persone fisiche e la società adotti le norme della Srl, altrimenti occorrono almeno nove soci se tra di loro c’è una persona giuridica o si adottano le norme delle SpA.

Un numero minimo di soci superiore a quello appena indicato è previsto per alcune tipologie di cooperative: 50 soci per le cooperative di consumo e 18 soci per le cooperative edilizie. Tuttavia, il MISE, sentito il Comitato centrale per le cooperative, può autorizzare l’iscrizione di cooperative di consumo con un numero di soci inferiore.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno.

Ciò premesso, riguardo agli adempimenti successivi, la cooperativa si costituisce per atto pubblico, quindi con l’intervento di un notaio, sulla base di un atto costitutivo e di uno statuto (che fissa le regole generali della società).

I rapporti tra la cooperativa ed i soci possono essere poi disciplinati da regolamenti specifici approvati dall’assemblea.

Seguirà il deposito dell’atto costitutivo presso il Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale della società, la registrazione della stessa presso l’Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio per l’attribuzione della partita IVA, l’iscrizione presso l’Albo delle società cooperative, l’acquisto e la vidimazione dei libri sociali, l’apertura di un contro corrente bancario e la dichiarazione di inizio attività presso la Camera di Commercio competente.

 

È possibile quantificare le spese per la costituzione di una cooperativa?

Per la costituzione di una cooperativa le spese si possono identificare in: spese notarili per l’atto e la sua registrazione, per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese e la Camera di Commercio; altre spese relative agli adempimenti sopra descritti (apertura partita IVA, iscrizione all’Albo delle società cooperative, libri sociali e contabili); costi fissi di esercizio (diritti C.C.I.A.A., revisione, deposito bilancio, eventuale quota associativa ad Organizzazioni di rappresentanza della Cooperazione).

 

Quali sono gli organi sociali di una cooperativa

L’amministrazione di una cooperativa prevede la costituzione di due organi sociali:

– L’ASSEMBLEA DEI SOCI: è costituita dai soci che esprimono il proprio voto secondo il concetto di “una testa, un voto”;

– IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: i membri del CdA vengono eletti dall’assemblea dei soci. Il loro compito consiste nella gestione l’impresa in via collegiale, delegando nel caso uno o più membri alla gestione di particolari funzioni. Alcune funzioni, quali ad esempio l’ammissione e l’esclusione dei soci e le decisioni riguardanti il rapporto mutualistico, devono sempre essere assunte collegialmente;

– IL COLLEGIO SINDACALE E/O L’ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE: l’adozione di questi organi risulta obbligatoria solo al realizzarsi di significativi requisiti dimensionali della cooperativa.

 

La normativa delle cooperative

Le leggi principali che normano le cooperative sono:

– Il Codice Civile, Libro Quinto – Del Lavoro, Titolo VI – Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici;

– Il Decreto legislativo C.P.S. 1577 del 14/12/1947 (c.d. Legge Basevi);

– La Legge n. 142 del 03/04/2001, normativa sul socio lavoratore;

– Il Decreto legislativo 220/2002;

– La Legge n. 381 del 08/11/1991, sulla cooperazione sociale;

– Le varie Leggi regionali, quali la Legge regionale n. 27 del 03/12/2007 e il Regolamento D.P. REG. n. 88 del 02/04/2009.

 

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA, SIAMO A DISPOSIZIONE.