REVISIONE DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE: CONFERME E NOVITA’

La relazione di revisione delle società cooperative deve seguire la traccia pubblicata nella seconda metà di marzo 2024 dal CNDCEC, che prevede numerosi spunti riguardanti le varie casistiche che connaturano le diverse tipologie di società cooperative.

A tal proposito, la fondazione OIC ha introdotto nel principio n. 12 l’appendice C, che tratta dell’informativa obbligatoria che deve essere accolta nel bilancio delle società cooperative.

Sono presenti anche richiami alla definizione di prevalenza degli scambi mutualistici per il mantenimento della caratteristica di società a mutualità prevalente, facendo riferimento a esempi di come tale dimostrazione debba essere data in sede di nota integrativa.

Inoltre, il documento emanato dal CNDCEC per la relazione unitaria dell’organo di controllo prevede che, nella propria relazione/nota integrativa, il consiglio di amministrazione debba dare evidenza anche degli esiti di eventuale attività di vigilanza e il collegio sindacale deve informare nella propria relazione dell’avvenuto recepimento degli esiti della vigilanza ai sensi del decreto legislativo 220/2002 e deve dare atto che gli amministratori abbiano provveduto a informare i soci circa gli esiti della più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria nel rispetto dei modi e delle tempistiche previste dall’art. 15 L 59/1992.

L’argomento di maggiore interesse riguarda la gestione dei c.d. ristorni in base ai nuovi paragrafi 23A e 23B dell’emendato principio OIC 28. Tale principio si occupa della contabilizzazione di poste contabili tipiche delle società cooperative e lo fa in modo un po’ criptico dando questa definizione:

23.A “Per le società cooperative, i ristorni, (…), sono iscritti tra i debiti quando, nel rispetto dei criteri previsti dall’atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento, (…), sussiste un’obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio in capo alla società alla riparazione dei ristorni. La contropartita del debito è imputata a conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura.

23B. “Se alla data di chiusura dell’esercizio non sussiste un’obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci ai sensi del paragrafo precedente, i ristorni sono contabilizzati secondo le modalità previste per la distribuzione dell’utile nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci, sorge l’obbligo in capo alla società alla ripartizione dei ristorni.

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